Repubblica Italiana
Il Presidente della Repubblica
Visto il R. D. 20 novembre 1919, n. 2585, con il quale la Biblioteca «Di Venere Ricchetti» di Bari venne eretta in ente morale;
Visto lo statuto della Biblioteca sopra riferita, approvato con R. D. 15 ottobre 1936, n. 2058;
Viste le deliberazioni n. 81 del 19 luglio 1961 e n. 86 dell'8 novembre 1963, adottate dal Consiglio di Amministrazione della Biblioteca stessa in merito alla modifica del citato statuto;
Vista la domanda del Presidente del Consiglio di Amministrazione della Biblioteca in questione, intesa ad ottenere la modifica sopracitata;
Visti gli artt. 12 e seguenti del Codice Civile; Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Ministro per la Pubblica Istruzione;
Decreta:
Art. 1
Lo statuto della Biblioteca « Di Venere Ricchetti » di Bari, approvato con R. D. 15 ottobre 1936, n. 2058, è abrogato
Art. 2
La predetta Biblioteca « Di Venere Ricchetti » assume la denominazione di Biblioteca « Gaetano Ricchetti ».
Art. 3
E' approvato il nuovo statuto della Biblioteca soprariferita, annesso al presente decreto e firmato, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro proponente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma 7 agosto 1964
Statuto della Biblioteca
« Gaetano Ricchetti » di Bari
Titolo I:
Istituzione - Finalità - Patrimonio
Art. 1
La Biblioteca « Gaetano Ricchetti », istituita in Bari in virtù del testamento olografo della Signora Rosa Di Venere del giorno 8 aprile 1910, pubblicato con atto 1° luglio 1917 per Not. Nicola Quattrorecchi di Bari, è Fondazione con personalità giuridica privata, riconosciuta con R. D. 20 novembre 1919 n. 2585.
Essa è regolata dal presente Statuto.
Art. 2
La Biblioteca si propone il fine di promuovere e favorire l'alta cultura.
Art. 3
Tale fine sarà raggiunto con i mezzi derivanti dalle rendite patrimoniali e da quegli altri proventi che possono essere eventualmente messi a disposizione della Biblioteca.
Art. 4
Il patrimonio della Biblioteca si compone dei beni all'uopo destinati dalla Signora Rosa Di Venere e suc-cessivamente trasformati, di quelli che siano in seguito eventualmente devoluti alla Biblioteca e dei beni da essa acquistati o da acquistare.
Titolo II:
Amministrazione
Composizione del Consiglio di Amministrazione
Convocazioni
Art. 5
L'Abate pro-tempore di Montecassino o chi, per qualsiasi ragione, assume canonicamente il governo dell'Abbazia, è chiamato a presiedere il Consiglio di Amministrazione, in virtù del testamento della Fondatrice Signora Rosa Di Venere del giorno 8 aprile 1910, pubblicato con atto 1° luglio 1917 per Not. Nicola Quattrorecchi di Bari.
Ogni qualvolta l'Abate di Montecassino dichiari di non volere o di non essere in grado di continuare nell'esercizio delle predette funzioni, le attribuzioni tutte dell'Abate sono devolute all'Arcivescovo di Bari; ed in caso che neppure questi voglia o sia in grado di esercitare le attribuzioni dell'Abate, queste ultime sono devolute al Ministero della Pubblica Istruzione.
Art. 6
L'Amministrazione della Fondazione è affidata ad un Consiglio di cinque membri:
a) l'Abate pro-tempore di Montecassino - Presidente, a norma del precedente articolo 5;
b) un membro nominato dal Ministro per la Pubblica Istruzione - Consigliere;
c) il Priore pro-tempore della Basilica di S. Nicola in Bari - Consigliere;
d) un membro nominato dall'Arcivescovo di Bari -Consigliere;
e) un membro nominato dal Rettore dell'Università di Bari - Consigliere.
Art. 7
Alle tornate del Consiglio partecipa il Direttore della Biblioteca, o chi ne fa le veci, con voto consultivo.
Le funzioni di Segretario del Consiglio sono assunte dal Direttore o da chi ne fa le veci.
Art. 8
Nei casi di momentanea assenza del Presidente, la presidenza del Consiglio di amministrazione è assunta dal Consigliere di cui alla lettera d) del precedente articolo 6.
Art. 9
Il Presidente, o chi ne ha le funzioni, convoca il Consiglio in seduta ordinaria due volte l'anno ed in seduta straordinaria tutte le volte che lo ritiene opportuno.
Titolo III:
Cariche consigliari - Attribuzioni - Remunerazioni
Art. 10
Il Presidente ha la rappresentanza della Fondazione.
In casi particolari la rappresentanza della Fondazione può essere attribuita a qualcuno dei componenti il Consiglio o al Direttore con deleghe e procure speciali rilasciate dal Presidente.
Il Direttore potrà adottare provvedimenti di urgenza a tutela degli interessi della Fondazione, riferendone sollecitamente al Presidente e sottoponendoli a ratifica da parte del Consiglio nella successiva seduta.
Art. 11
Il Presidente, il Direttore, o coloro che ne fanno le veci, firmano congiuntamente gli ordinativi di riscossione e di pagamento assumendone in solido ogni responsabilità.
Art. 12
Al Consiglio spetta l'amministrazione generale dei beni della Fondazione.
Sono di competenza del Consiglio di amministrazione:
a) l'approvazione del bilancio preventivo;
b) l'approvazione del conto consuntivo;
c) le trasformazioni, le alienazioni e gli investimenti;
d) le autorizzazioni a stare in giudizio, fatta in ogni caso eccezione per i provvedimenti di urgenza, che saranno sottoposti a ratifica del Consiglio nella prima tornata;
e) le deliberazioni che stabiliscono o modificano la pianta organica degli impiegati e salariati ed il relativo regolamento organico;
f) le deliberazioni che stabiliscono il trattamento di quiescenza dei dipendenti;
g) le deliberazioni che stabiliscono o modificano il regolamento interno della biblioteca;
h) le deliberazioni che determinano la misura dei gettoni e del rimborso delle spese di cui all’art. 16.
Art. 13
Sono valide le deliberazioni del Consiglio prese con l'intervento di almeno tre componenti ed a maggioranza relativa degli intervenuti. A parità di voti, prevale quello del Presidente o di chi ne ha le funzioni.
Art. 14
Le votazioni si fanno per appello nominale e a voti segreti.
Hanno sempre luogo a votazione segreta le deliberazioni riguardanti persone.
Art. 15
E' fatto divieto agli Amministratori di prendere parte a deliberazioni ed atti che riguardino, direttamente o indirettamente, interessi personali o di loro parenti ed affini entro il quarto grado.
Art. 16
A tutti i componenti il Consiglio e al Direttore spetta un gettone di presenza per ogni seduta ed il rimborso delle eventuali spese di viaggio e diarie, nelle misure stabilite dal Consiglio di Amministrazione.
Titolo IV:
Personale
Art. 17
Il personale è stabilito dalla tabella organica.
Lo stato giuridico ed economico del personale è disciplinato dal regolamento organico redatto in armonia con le particolari necessità della Fondazione.
Titolo V:
Esercizio finanziario
Art. 18
L'esercizio finanziario della Biblioteca corrisponde all'anno solare.
Entro il mese di dicembre di ogni anno il Consiglio deve deliberare il bilancio preventivo dell'esercizio successivo.
Alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio delibera sul conto consuntivo.
Tanto il bilancio preventivo che il conto consuntivo, deliberati dal Consiglio, devono essere annualmente inviati al Ministero della Pubblica Istruzione.
Visto d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per la Pubblica Istruzione